Revenue Agency with the Resolution 22 of 22 febbraio 2010 ha fornito chiarimenti sulle aliquote Iva da applicare alle cosiddette migliorie o opere extracapitolato, richieste dai futuri proprietari degli immobili.
La risoluzione risponde ad un interpello, in cui era stata richiesta la corretta aliquota applicabile nell'ambito di lavori di costruzione commissionati a terzi da una cooperativa edilizia a proprietà divisa, mentre i lavori di miglioramento erano stati direttamente appaltati da un socio in possesso dei requisiti "prima casa".
L'Agenzia ha precisato che in linea generale il regime agevolato spetta nelle sole ipotesi di contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione " ex novo " di fabbricati a destinazione abitativa non di lusso.
Tuttavia anche in questo caso, considerato che il socio che richiede le migliorie è in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione prima casa, si ritiene che alle relative prestazioni torni applicabile l’aliquota del 4 per cento (prima casa), ai sensi del richiamato n. 39) della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Infatti, non si tratta di prestazioni autonome, seppur rese nei confronti di un soggetto diverso dal committente principale, ma bensì inquadrabili in the process of constructing the building, and which concern the inclusion of particular materials or design features intended to ensure better functionality of the accommodation.
This conclusion is supported, inter alia, the Circular No. 219 / E of 30 November 2000, which recognized the attributable VAT rate of 4 per cent in relation to the work of extension of buildings already built or under construction, assuming that the principal is an individual in possession requirements of the "first home".
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